Convenzione di Dublino sull’asilo

Convenzione di Dublino sull’asilo

Convenzione sulla determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo politico (v.) di un cittadino di uno Stato terzo, firmata a Dublino il 15 giugno 1990. Le disposizioni contenute in questa Convenzione si applicano in sostituzione delle norme già previste dalla Convenzione di Schengen (v.) e si propongono due obiettivi:
— evitare i “rifugiati in orbita”, cioè che i cittadini richiedenti asilo passino da uno Stato membro all’altro, perché nessuno di essi si ritiene competente ad esaminare la domanda di asilo;
— evitare che lo straniero presenti più domande di asilo in diversi Stati.
La Convenzione elenca, in ordine di applicazione, i requisiti che rendono competente uno Stato membro ad esaminare la domanda di asilo. Essi sono:
— se nel territorio dello Stato membro risiede legalmente un familiare del richiedente asilo a cui è riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, a questo Stato compete l’esame della richiesta di asilo;
— se il richiedente asilo ha un valido titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, quest’ultimo deve esaminare la richiesta;
— se il richiedente asilo è titolare di uno o più visti (v.) validi o scaduti rilasciati da uno Stato membro, quest’ultimo ha competenza ad esaminare la domanda;
— se il richiedente asilo ha presentato domanda ad uno Stato membro che però dimostra che il soggetto ha varcato irregolarmente, in provenienza di uno Stato terzo, la frontiera di un altro Stato membro, quest’ultimo è competente ad esaminarla. Se, però, il richiedente ha soggiornato nello Stato membro in cui ha presentato la domanda per sei mesi prima della sua presentazione, questa regola non si applica;
— è competente lo Stato membro responsabile del controllo dell’entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri a meno che lo straniero, dopo essere entrato legalmente in uno Stato membro dispensato dal visto, non presenti domanda di asilo in un altro Stato dell’Unione in cui è ugualmente dispensato dal visto;
— se nessuno dei criteri su citati è applicabile, competente ad esaminare la richiesta d’asilo è il primo Stato membro al quale è stata presentata la domanda;
— su desiderio del richiedente e per motivi umanitari, lo Stato membro competente può richiedere ad un altro Stato membro di esaminare la domanda.
La Convenzione, inoltre, prevede lo scambio di informazioni e dei dati statistici tra i diversi Stati membri.

Adottata
: Dublino 15 giugno 1990
Entrata in vigore
: 1° settembre 1997
Ratificata
: L. 23 dicembre 1992, n. 523